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In riferimento all’obbligatorietà di conseguire i crediti ECM, il debito formativo decorre dall’anno successivo a quello di conseguimento del titolo e dell’iscrizione all’Albo o Collegio di riferimento. Se la data di iscrizione all’Albo professionale non è immediatamente successiva alla data del conseguimento dei titolo abilitante, è comunque legittimo ritenere l’obbligo formativo vigente dall’anno successivo a quello di iscrizione. |